News dal Mondo
Sono noti a tutti i tempi biblici di risoluzione delle controversie tra privati o tra aziende, o tra gli uni e le altre insieme, che intasano di carte bollate e di faldoni i Tribunali e le Corti d’ Appello di tutta Italia. L’ingiustificata durata dei processi civili (ma anche amministrativi) è stata più volte rimproverata all’ Italia dalla Corte di Giustizia Europea. Non è bastato al Parlamento Italiano varare un legge (cd legge “Pinto”) che mette a disposizione risarcimenti per chi si è trovato imbrigliato in lunghi e defatiganti processi, avendone per ciò stesso un reale danno.
Come l'ospedale è il luogo di cura del corpo leso, così il Tribunale è il luogo di cura del diritto leso. Da tempo mi piace usare questa efficace metafora per evidenziare la "CURA" necessaria, tanto del corpo quanto del diritto. Tuttavia l' estenuante durata dei processi non è più accettabile in un paese moderno, sopratutto in questi momenti di grave crisi economica e sociale, che necessita di adeguamenti continui e giornalieri in tutti gli aspetti del vivere civile per meglio fronteggiarla. Ci vuole un cambiamento del modo di fare , e prima ancora del modo di pensare , di porsi di fronte ad un conflitto, nato o insorgendo, che vede contrapposti due o più interessi. Spesso l'esito del giudizio sopravviene dopo anni e anni di attesa di giustizia , di giustizia sospesa o negata, quando ormai qualsiasi provvedimento reso è poco utile:
Spesso la durata infinita del processo civile non porta alcun giovamento né all’attore né al convenuto, poiché la certezza del diritto viene resa in tempi non più utili alle circostanze e a costi davvero rilevanti. La conciliazione professionale delle CONTROVERSIE al di fuori delle aule dei Tribunali è una forma di RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA INTERESSI OPPOSTI, che sta diffondendosi in modo sempre maggiore. Gli addetti ai lavori parlano di “alternative dispute resolution” ADR , risoluzione alternativa delle controversie, di matrice anglosassone ma efficacemente utilizzabile anche dalle nostre parti. Nata e sviluppata in paesi di Common Law, la Conciliazione professionale si è diffusa efficacemente anche nei paesi, come il nostro di Civil Law. I tempi sono maturi affinchè prendano vigore alcuni provvedimenti legislativi circa la diffusione di questo importante istituto di democrazia e di giustizia sostanziale. La Legge 69/2009 (Manovra Estiva) pone la CONCILIAZIONE sotto i riflettori della meritata importanza, sia perchè viene consacrata come istituto da inserire nel codice di procedura civile e da applicare al contenzioso civile, sia perchè vengono chiariti alcuni aspetti sulla efficacia degli effetti rispetto alla soccombenza delle spese di giudizio. Alla Legge quadro ha fatto seguito il PRIMO degli emanandi Decreti Legislativi di attuazione: il DLgs n° 28 del 04.03.2010 (in G.U. n° 53 del 05.03.2010) che ha stabilito la Conciliazione quale condizione di procedibilità per avviare la causa in Tribunale , in alcune materie in cui alta è la densità osservata di contenzioso (i.e: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti, risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, risarcimento danno da colpa medica, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari) . Tale condizione di procedibilità (art 5 comma 1) spiegherà efficacia a partire dal giorno 20 marzo 2011 compreso. Nel frattempo gli altri articoli del decreto sono entrati già in vigore , sicchè al momento la CONCILIAZIONE può essere affrontata VOLONTARIAMENTE. Dal marzo 2011 , per le sopracitate materie, essa sarà OBBLIGATORIA. Per le materie non comprese nell'elenco, purchè si tratti di diritti disponibili, la CONCILIAZIONE può essere sempre affrontata volontariamente sia da ora, sia dopo il 20.03.2011. Siamo in attesa del varo di altri Decreti Legislativi Delegati (DLgs) di ulteriore e specifica attuazione della Legge 69/2009 , che - nelle aspettative di chi scrive - dovrebbero consentire a TUTTI i professionisti di intervenire nel procediimento di Conciliazione , nel rispetto delle specificità e delle competenze di ciascun Ordine e consentire l' utilizzo di procedure informatiche per la loro gestione. Questa però - al momento - è solo un'aspettativa "de iure condendo" e occorre che il PROGETTO venga adeguatamente discusso nelle competenti Commissioni Parlamentari e che porti EFFETTIVAMENTE alla nascita della CONCILIAZIONE FACILITATA a vantaggio di tutti e con l'ausilio di TUTTI I PROFESSIONISTI , nel rispetto delle specificità e caratteristiche di ciascun Ordine.
I vantaggi della CONCILIAZIONE sono i seguenti:
In questo ambito e FIN DA ORA (gennaio 2010) , lo STUDIO BOCCANERA si propone quale FACILITATORE della Conciliazione, ovvero quale fornitore di professionisti che sono in grado di accompagnare ed assistere il cliente in tutte le fasi della Conciliazione , dall'avvio alla conclusione (auspicabile) dell'accordo. Il FACILITATORE opera come professionista di fiducia del cliente ed è ESPERTO della MATERIA TRATTATA, per la quale nutre una spiccata cognizione di causa. Lo Studio Boccanera in tal modo opera quale NEGOZIATORE di parte a favore del cliente , accompagnandolo professionalmente e consigliandolo in via strategica per tutte le fasi della procedura, sin dalla scelta iniziale dell' Organo di Conciliazione. Procedura alla quale il cliente stesso PARTECIPA PERSONALMENTE , coadiuvato e affiancato dal professionista , portatore di COMPETENZA specifica sulla materia trattata , ma soprattutto portatore di EUPETENZA.
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Settembre 2011 12:05 |
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