Policy e Vision

29
Apr
2010

- Attenzione: questo è un ambito sperimentale (De Iure Condendo) non ancora attuato a livello nazionale -

 

Leggi l'articolo in locandina.

La CONCILIAZIONE FACILITATA , nelle intenzioni di chi scrive, è una innovativa procedura di prevenzione o di risoluzione di controversie,  attraverso la quale le parti  in lite si incontrano insieme ai loro consulenti di fiducia,  che hanno la funzione di promotori della conciliazione,  e di facilitatori della ricerca di un possibile accordo massimamente conveniente per entrambe. Il facilitatore o NEGOZIATORE di parte , quale espressione di pax-appeal, ha l'ottica di arrivare COMUNQUE ad un accordo, al fine di tutelare il mantenimento dei rapporti dei clienti e gli interessi collettivi,  e riveste un ruolo FONDAMENTALE poichè PROMUOVE LA CONCILIAZIONE, ASSISTE LA PARTE quale negoziatore di fiducia, e INDIRIZZA i flussi di conciliazione all' organo di Conciliazione accreditato che più ritiene competente per la materia trattata.  Nel momento in cui viene redatto questo articolo (29 aprile 2010) si ritiene che  ,  in un futuro a medio-termine,  alto sarà il numero dei Centri organizzati come Organi di Conciliazione che avranno ottenuto l'accreditamento dal MinGiustizia e si ritiene che essi saranno in concorrenza sullo stesso mercato di riferimento (market-place). Sicchè prediligere il rapporto con i facilitatori consentirà in via strategica di direzionare più o meno efficacemente i flussi di conciliazione a questo piuttosto che a quell'altro Centro di Conciliazione. Si prevede (previsioni del 03 maggio 2010 su Il Sole 24 Ore) che a partire dall'entrata in vigore della Conciliazione quale condizione di procedibilità per le materie ad alta densità di contenzioso (20 marzo 2011) , ci saranno circa 1 milione di conciliazioni da amministrare. Questa mole di flussi dovrà essere gestita non con modalità tradizionali che corrono il rischio di intasare i Centri di Conciliazione, bensì con modalità informatiche e remotizzate , attraverso le quali il facilitatore potrà essere PUNTO DI REFERENZA per i propri clienti e per la categoria professionale alla quale appartiene grazie all'indirizzamento verso la stessa dei flussi di conciliazione.  Il FACILITATORE è FIGURA ASSAI PIU' STRATEGICA del Conciliatore, poichè quest'ultimo gestisce la procedura di Conciliazione, solo DOPO che la stessa è stata attivata. Il FACILITATORE è l'innesco e il combustibile della Conciliazione. Il Conciliatore è il braciere e il conburente messi  insieme. Le due figure sono assolutamente SEPARATE e DISTINTE.

 

Ampia è la libertà  dei  "facilitatori di fiducia" di esplorare proposte o soluzioni. Il Centro di conciliazione scelto dalle parti opera come anello di congiunzione quale start-up e "innesco" della conciliazione, mediante servizi centralizzati di TUTORAGGIO , di rilancio e di riferimento , di NETWORKING,  nonchè di indicazione di possibili soluzioni "OPEN SOURCE" ,  da sviluppare a cura dei facilitatori.  I facilitatori delle parti operano così come  SVILUPPATORI delle basi dell'accordo in assistenza delle rispettive parti/clienti.

 

Il Centro  di Conciliazione mette a disposizione un proprio conciliatore/tutor che opera ESCLUSIVAMENTE in modalità informatica attraverso scambio documentale in formato digitale e  VIDEOconferenza MULTIPLA  con i facilitatori delle parti via web e con le parti stesse. Le parti presso lo Studio dei propri facilitatori e il conciliatore presso il suo Studio.  Senza spostamenti fisici delle parti nè dei loro consulenti e neppure del conciliatore, viene superato il limite fisico dell' ampiezza del Centro di Conciliazione e il limite temporale della successione degli appuntamenti presso lo stesso.  Il conciliatore poi, recuperando tempo prezioso, può efficacemente svolgere la propria opera in MULTITASKING , operando in contemporanea su PIU' conciliazione insieme.  Il verbale dell'accordo finale è trasmesso  e sottoscritto dalle parti e dai loro facilitatori come scambio di corrispondenza informatica mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) con o senza firma digitale e possiede data certa di sottoscrizione. Tale fase conclusiva della Conciliazione, al fine di non incorrere nel divieto di celebrare "tutto" il procedimento in digitale, come sembra essere previsto dall'emandando Decreto Regolamentare (al settembre 2010) , può essere EFFICACEMENTE svolta presso il Centro di Conciliazione "de visu" tra le parti. Solo in questa fase finale, quindi, le parti ben potrebbero incontrarsi "dal vivo"  per sottoscrivere, insieme ai loro facilitatori e al conciliatore, il verbale di Accordo della Conciliazione. Si capirà subito che tale attività può essere facilmente programmabile sull'agenda del centro , essendo una fase meramente formale, alla quale si è giunti con la preziosa attività preparatoria svolta da remoto dai facilitatori (insieme alle loro parti) e dal conciliatore, tutti dai loro Studi professionali. Tale ultima fase si presta ad una STANDARDIZZAZIONE di atti e comportamenti che non ha paragone con le fasi preparatorie dell'accordo, per loro natura non preventivabili quanto a durata e quanto a numero di riunioni e consessi necessari. Facendo svolgere tutto il "grosso" dell'attività da remoto attraverso gli Studi Professionali, il centro si troverà a lavorare solo sulla formalizzazione dell'accordo , assegnandone a ciascuna Conciliazione un tempo e un orario standardizzato , e così facilmente programmabile senza imprevisti , nè slittamenti a catena.

 

Si comprenderà allora, come in tal modo concepita , la CONCILIAZIONE potrà avere una diffusione alquanto pervasiva poichè implementabile fin da subito per il tramite degli studi professionali, in quanto necessita , a parte la preparazione di base dei professionisti-facilitatori, semplicemente di un PC , una web cam (Tipo Logitech pro 9000 ad esempio, che funziona benissimo) , un collegamento ADSL in banda larga, un software di interconnessione low-cost o addirittura free (come Skype). Strutture di base queste, che perlopiù sono GIA' presenti presso gli Studio Professionali.  O almeno in quelli dei più giovani. Le opportunità ritraibili in termini di compensi e di sviluppi professionali , atteso il vastissimo mercato di riferimento, sono di sicuro interesse . Se la cosa poi potesse trovare luogo nei successivi ed emanandi Decreti Legislativi attuativi della legge 69/2009 , sarebbe un alto valore di spendibilità politica in quanto senza obbligo di fonti di finanziamento (quindi a costo sociale ZERO) , e in quanto direzionato a favore di una categoria, quella professionale, che meno di altre può contare su forme alternative di welfare e di sostegno in momento di grave crisi economica che erode quote rilevanti dei compensi professionali.  Categoria che - allo stato - conta oltre due milioni di appartenenti.

 

I tempi della conciliazione facilitata sono variabili , in funzione del valore dell'accordo,  tra 1 e 30 giorni. I facilitatori delle parti , essendo consulenti di fiducia, verranno dalle stesse pagati a Tariffa Professionale o a forfait preconcordato in anticipo. Il Centro di Conciliazione e il conciliatore verranno pagati secondo le Tariffe di conciliazione dallo stesso stabilite, salva la possibilità del recupero del beneficio fiscale per entrambe le parti , come prevista dalla Legge 69/2009 e Dlgs 28 del 04.03.2010.

 

La CONCILIAZIONE FACILITATA , poi , può essere efficacemente attivata EX-ANTE , ovvero prima che nasca la lite, quando se ne cominciano a manifestare i primi  lievi prodromi. A questo punto l'opera dei FACILITATORI PROFESSIONISTI diviene ancora più importante , atteso che sono proprio loro che operano in sede PREVENTIVA , i CRASH-TEST dell'accordo e ne migliorano in via condivisa, la relativa tenuta.

Prevenire è meglio che curare. Meglio, quindi, la CONCILIAZIONE FACILITATA PREVENTIVA .

Con efficace metafora si osserva allora che i Facilitatori , insieme alle parti di cui hanno la fiducia, operano sulla tenuta dell'accordo (= resilienza), mediante appositi CRASH-TEST (stress-test) che ne possano indicare quali siano le conseguenze producibili  in caso di rottura, e con conseguenti indirizzi di modifica dei presupposti a fondamento dell'accordo , quali veri e propri AIR BAG da decidere  - in maniera strategica e con il necessario ausilio professionale - dove, come, perchè e quando posizionare.

 

Penso che nell' ipotesi "de iure condendo" valga la pena farci qualche riflessione su.

 

Gian Marco Boccanera.

Vedi articolo correlato : Progetto Comm-Unico del 23.04.2009.