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Mediazione finalizzata alla Conciliazione e durata dei processi italiani
Sono noti a tutti i tempi biblici di risoluzione delle controversie tra privati, tra aziende, o tra gli uni e le altre, che intasano di carte e di faldoni i Tribunali e le Corti di tutta Italia.
L’ingiustificata durata dei processi civili (ma anche amministrativi) è stata più volte rimproverata all’Italia dalla Corte di Giustizia europea. Non è bastato al Parlamento Italiano varare una legge (legge “Pinto”) che mette a disposizione risarcimenti pecuniari a carico dello Stato e a favore di chi si è trovato imbrigliato in lunghi e defatiganti processi oltre la ragionevole durata, avendone per ciò stesso un automatico e reale danno.
Come l'Ospedale è il luogo di cura del Corpo leso, così il Tribunale è il luogo di cura del Diritto leso.
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Da tempo mi piace usare questa efficace metafora per evidenziare la "CURA" necessaria, tanto del corpo quanto del diritto. Tuttavia l'estenuante durata dei processi non è più accettabile in un Paese moderno, soprattutto in questi momenti di grave Crisi economica e sociale, che necessitano di adeguamenti veloci, continui e giornalieri in tutti gli aspetti del vivere civile, per meglio fronteggiare le asperità del ciclo.
Ci vuole un cambiamento del modo di fare, e prima ancora del modo di pensare, di porsi di fronte ad un conflitto, nato o insorgendo, che vede contrapposti due o più interessi.
Spesso l'esito del giudizio sopravviene dopo anni e anni di attesa di giustizia, di giustizia sospesa o denegata, quando ormai qualsiasi provvedimento reso è poco utile:
- è poco utile: ai fini della conservazione dei rapporti tra le parti, che ormai sono giunte all'incomunicabilità totale, e all’allontanamento tra loro, poiché logorate in anni e anni di bizantinismo di processi;
- è poco utile: poiché il giudicato civile è percepito come un giudicato imposto, alla formazione del quale le parti non sentono di aver contribuito per nulla, e spesso non è pienamente condiviso neppure dalla parte vittoriosa;
- è poco utile: poiché interviene dopo un periodo lunghissimo, al termine del quale qualcuna delle parti potrebbe addirittura non esistere più;
- è poco utile: poiché a fronte dell'analisi costi-benefici, i costi del mantenimento in causa del proprio diritto fino al completo riconoscimento si dilatano, sottraendo ulteriori risorse ad entrambe le parti, e gravano maggiormente sulla parte che, già lesa economicamente o finanziariamente, deve pure sostenere e anticipare le spese di giudizio, senza idea sulla loro previa quantificazione.
Spesso la durata indefinita del processo civile non porta alcun giovamento né all’attore né al convenuto, poiché la certezza del diritto viene resa in tempi non più utili alle circostanze, e a costi, soprattutto sociali, di rilievo.
La MEDIAZIONE finalizzata alla Conciliazione delle CONTROVERSIE al di fuori delle aule dei Tribunali è una forma di RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA INTERESSI OPPOSTI, che sta diffondendosi in modo sempre maggiore. Gli addetti ai lavori parlano di “alternative dispute resolution” ADR, risoluzione alternativa delle controversie, di matrice anglosassone, ma efficacemente utilizzabile anche dalle nostre parti. Nata e sviluppata in Paesi di Common Law, la Conciliazione professionale si è diffusa efficacemente anche nei Paesi, come il nostro, di Civil Law.
Il Legislatore nazionale ha ormai stabilito Legge quadro e Decreti attuativi per la diffusione effettiva di questo importante istituto di Democrazia e di Giustizia sostanziale. Così non era quanto ho realizzato il Progetto Comm-Unico a marzo 2009: a quella data il panorama Legislativo era tutto da completare.
La Legge 69/2009 (Manovra Estiva dell’agosto 2009) pone la CONCILIAZIONE sotto i riflettori della meritata importanza, sia perché viene consacrata come istituto da inserire nel codice di procedura civile e da applicare al contenzioso civile, sia perché vengono chiariti alcuni aspetti sulla efficacia degli effetti rispetto alla soccombenza delle spese di giudizio.
Alla Legge quadro ha fatto seguito il primo Decreto Legislativo di attuazione: il DLgs n° 28 del 04.03.2010 (in G.U. n° 53 del 05.03.2010) che ha stabilito la Conciliazione quale condizione di procedibilità per avviare la causa in Tribunale, in alcune materie in cui alta è la densità osservata di contenzioso (i.e: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti, risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, risarcimento danno da colpa medica, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari).
Tale condizione di procedibilità (art 5 comma 1) ha spiegato efficacia a partire dal giorno 20 marzo 2011 compreso. Mentre per la parte relativa a Condominio e Risarcimenti stradali c’è stato un differimento al 20.03.2012 previsto dal cd “Decreto Milleproroghe” Legge 26.02.2011 n° 10 (“Il termine di cui all’art 24 comma 1 del DLgs 04.03.2010 n° 28 è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”).
Il successivo Decreto Ministeriale D.M. n° 180 del 18.10.2010 (pubblicato in G.U. n° 258 del 04.11.2010) è entrato in vigore il giorno 05 novembre 2010. Regola le modalità di iscrizione al Registro degli Organismi di Conciliazione con i rispettivi elenchi dei mediatori, prevedendone anche specializzazioni nella materia internazionale mediante possesso di adeguate conoscenze linguistiche. Nel D.M. è scritto che il regolamento del Centro di Conciliazione “non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche” (art 7 comma 4).
L’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” a circoscrivere l’utilizzo delle modalità telematiche nella mediazione, non sembra vietarle. Anzi.
Significa poterne consentire lo svolgimento per la maggior parte in modalità telematica e remotizzata, come da me auspicato nella Mediazione Facilitata, e magari solo per la sottoscrizione dell’accordo finale recarsi di persona e de visu presso il Centro di Conciliazione, oppure con firma digitale della parti.
In tal modo il divieto di legge è fatto salvo, poiché la procedura di Mediazione Facilitata verrebbe svolta PRINCIPALMENTE, e non “esclusivamente”, in modalità digitale e telematica, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione di persona dell’accordo finale presso il Centro, oppure mediante sottoscrizione con firma digitale.















