Il Pensatoio Think Tank
La MEDIAZIONE FACILITATA su internet in VIA TELEMATICA: innovazioni de iure condendo
La MEDIAZIONE FACILITATA su internet nasce dal Progetto COMM-UNICO, mio Progetto Strategico del Marzo 2009, che ha stabilito rilevanti intuizioni e innovazioni nel campo della Conciliazione/Mediazione delle controversie, alcune già espresse in ambito nazionale, altre ancora inespresse.
Qui siamo ancora in ambito sperimentale.
La Mediazione Facilitata via internet, nelle intenzioni di chi scrive, è una innovativa procedura di prevenzione e/o di risoluzione di controversie, attraverso la quale le parti in lite si incontrano insieme ai loro consulenti di fiducia, che hanno la funzione di promotori della conciliazione, e di facilitatori nella ricerca di un possibile accordo massimamente conveniente per entrambe. I consessi di mediazione si svolgono PREVALENTEMENTE in via remota e digitale tramite gli Studi dei Facilitatori collegati al Mediatore-Tutor.
Il Facilitatore o NEGOZIATORE di parte, quale espressione di pax-appeal, ha l'ottica di arrivare comunque ad un accordo, al fine di tutelare il mantenimento dei rapporti dei clienti e gli interessi collettivi, e riveste un RUOLO FONDAMENTALE poiché PROMUOVE LA MEDIAZIONE, ASSISTE LA PARTE quale negoziatore di fiducia, e INDIRIZZA i flussi di mediazione all'organo di Mediazione accreditato, che più ritiene competente per la materia trattata.
Nel tempo verrà a stabilizzarsi l’attività principale degli Organismi Centri di Mediazione, oggi rivestita dalla formazione a pagamento dei Mediatori, per lasciare spazio all’attività “sul campo” nella attrazione e gestione delle mediazioni. I Centri di mediazione saranno in competizione tra loro sullo stesso mercato di riferimento (marketplace) delle mediazioni da attrarre e da gestire.
Sicché prediligere il rapporto con i Facilitatori consentirà in via strategica di direzionare più o meno efficacemente i flussi di mediazione a questo piuttosto che a quell'altro Centro.
Questa mole di flussi potrà essere gestita non con modalità tradizionali , bensì con modalità innovative, informatiche e remotizzate, nell’ottica della DELOCALIZZAZIONE delle Mediazioni, attraverso le quali il facilitatore potrà essere PUNTO DI REFERENZA per i propri clienti e per la Categoria Professionale alla quale appartiene, grazie all'indirizzamento verso la stessa dei flussi di mediazione.
Il FACILITATORE, quale Professionista Negoziatore di Parte, è FIGURA ASSAI PIU' STRATEGICA del MEDIATORE, poiché quest'ultimo gestisce la procedura di Mediazione, solo DOPO che la stessa è stata attivata. Mentre il primo ne è il promotore.
Quindi: il FACILITATORE è il promotore e il combustibile della Mediazione.
Il Mediatore è il comburente.
Il Centro di Mediazione è il braciere.
Le due figure Mediatore e Facilitatore sono assolutamente SEPARATE e DISTINTE.
Ampia è la libertà dei "Facilitatori di fiducia" di esplorare proposte o soluzioni. Il Centro di Mediazione scelto dalle parti fornisce il Mediatore e opera come anello di congiunzione mediante servizi centralizzati di TUTORAGGIO, di rilancio e di riferimento, di NETWORKING, nonché di indicazione di possibili soluzioni "OPEN SOURCE" da sviluppare a cura dei Facilitatori.
I Facilitatori delle parti operano in tal modo come SVILUPPATORI delle basi dell'accordo, in assistenza delle rispettive parti/clienti. Sono i consulenti di negoziazione.
Il Centro di Mediazione mette a disposizione un proprio mediatore/tutor, che opera prevalentemente in modalità informatica via internet , attraverso scambio documentale in formato digitale (sharing docs) e videoconferenza MULTIPLA con i facilitatori delle parti via web e con le parti stesse.
Le parti si riuniscono presso lo Studio dei propri rispettivi Facilitatori, e il Mediatore presso il suo Studio individuale o presso il Centro di Mediazione.
Senza troppi spostamenti fisici delle parti, né dei loro consulenti negoziali e neppure del Mediatore, viene superato il limite fisico dell'ampiezza del Centro di Mediazione, e il limite temporale della successione degli appuntamenti presso lo stesso (Delocalizzazione e Remotizzazione delle Procedure).
Il Mediatore poi, recuperando tempo prezioso, può efficacemente svolgere la propria opera in MULTITASKING, operando in contemporanea su più mediazioni insieme. Sicché in tal modo il mediatore può riguadagnare maggiore profittabilità circa i suoi non elevati compensi, proprio grazie alla possibilità di gestire incarichi multipli in contemporanea tra loro.
Il verbale dell'accordo finale può essere trasmesso e sottoscritto dalle parti e dai loro Facilitatori come scambio di corrispondenza informatica mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), con o senza firma digitale e possiede data certa di sottoscrizione.
Tale fase conclusiva della Mediazione, al fine di non incorrere nel divieto di celebrare "tutto" il procedimento in digitale, come previsto dall'ultimo Decreto Regolamentare D.M. 180/2010 (“esclusivamente”), può essere efficacemente svolta presso il Centro di Mediazione de visu tra le parti.
Solo in questa fase finale, quindi, e non già per tutta la durata delle fasi preparatorie propedeutiche all’accordo, le parti potrebbero incontrarsi "dal vivo" al Centro per sottoscrivere, insieme ai loro Facilitatori e al Mediatore-tutor, il verbale di accordo della Mediazione.
Si capirà subito che tale attività, certamente, può essere programmabile con facilità sull'agenda del Centro, essendo una mera fase formale, alla quale si è giunti con la preziosa attività preparatoria svolta da remoto dai Facilitatori (insieme alle loro parti) e dal Mediatore, tutti dai loro rispettivi Studi professionali.
Tale ultima fase si presta, come è evidente, ad una efficiente STANDARDIZZAZIONE di atti e comportamenti, che non ha paragone con le fasi preparatorie dell'accordo, per loro natura non preventivabili quanto a durata e quanto a numero di riunioni e consessi necessari.
Facendo svolgere tutto il "grosso" dell'attività da remoto e in via delocalizzata attraverso gli Studi Professionali dei Facilitatori e sotto l’egida di tutoraggio del Mediatore, il Centro si troverà a lavorare solo sulla formalizzazione dell'accordo, assegnandone a ciascuna mediazione un tempo e un orario standardizzato, e così facilmente programmabile, senza imprevisti, né slittamenti a catena.
Si comprenderà allora, come in tal modo strategico concepita, la MEDIAZIONE potrà avere una diffusione alquanto pervasiva (direi pandemica) poiché implementabile e delocalizzabile fin da subito per il tramite degli Studi Professionali già esistenti, in quanto necessita, a parte la preparazione di base dei Professionisti-Facilitatori, semplicemente di un PC, una web cam HD, un collegamento ADSL o XDLS in banda larga, un software di interconnessione e condivisione in sharing documentale low-cost via internet (come Skype o come Google Apps Premium o altri simili).
Strutture di base queste, che perlopiù sono già presenti presso gli Studi Professionali. O almeno in quelli dei più giovani. Le opportunità ritraibili in termini di compensi e di sviluppi professionali , atteso il vastissimo mercato di riferimento, sono di sicuro interesse. Soprattutto in questo momento.
Se la cosa poi potesse trovare luogo negli ulteriori Decreti Regolamentari attuativi della legge 69/2009 o in qualche loro emendamento, sarebbe un alto valore di spendibilità politica in quanto senza obbligo di fonti di finanziamento (quindi a costo sociale ZERO), e in quanto direzionato a favore di una categoria, quella Professionale, che meno di altre può contare su forme alternative di welfare e di sostegno in un momento di grave Crisi economica, che erode quote rilevanti dei compensi professionali. La Categoria che riunisce tutti Professionisti italiani - allo stato - conta oltre due milioni di appartenenti.
I Facilitatori delle parti, essendo consulenti negoziali di fiducia, verranno dalle stesse pagati a tariffa professionale o a forfait preconcordato in anticipo. Il Centro di Mediazione e il Mediatore verranno pagati secondo le tariffe di mediazione dallo stesso stabilite, salva la possibilità del recupero del beneficio fiscale per entrambe le parti, come prevista dalla Legge 69/2009 e Dlgs 28 del 04.03.2010. Il Credito di imposta è stato stabilito dall’art 20, 1° comma DLgs 28/2010 , a favore di ciascuna parte in € 500,00 per il caso di raggiungimento dell’accordo , e in € 250,00 per il caso di non accordo. Sul modello 730/2011 tale credito d’imposta trova luogo nel quadro G rigo G8.
Gian Marco Boccanera















